ARTI DECORATIVE ITALIANE


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ARTI DECORATIVE ITALIANE ®

 

Associazione Professionale Insegnanti di Ricamo, Merletto e Arti Tessili Italiane. 

Centro Internazionale di Formazione, Studi e Ricerche, Editoria Specializzata

Sede Legale e Sportello del Cittadino:

Via delle Ghiande 110/A, 06125 Perugia

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3401651208 - (0)75 5899894

Il principio dell'Ornamento,

è la base di tutte le forme d'arte.

Claude Debussy

P.IVA 94155900544

 

2015 Geneviève  Porpora
 

1Minutesite © by Sintra Consulting Srl - Disclaimer -

Le Arti Decorative. Definizione

- Professioni non regolamentate

- Professioni regolamentate da Ordini e Albi

 

 

Le ARTI DECORATIVE (o ARTI MINORI), catalogate per tecnica e facenti parte della categoria delle ARTI APPLICATE, sono una serie di discipline artistiche figurative e ornamentali di cui fanno anche parte i RICAMI, i MERLETTI e le ARTI TESSILI  come nel caso specifico dell'Associazione ARTI DECORATIVE ITALIANE®.

 

Gli insegnanti delle ARTI DECORATIVE ITALIANE sono paragonabili al Magister, Domine, Sapiente (con riferimento all'antico mondo romano), inteso come “conoscitore profondo di una qualche disciplina che egli possiede integralmente e che è in grado di INSEGNARE agli altri nella maniera più proficua”.

 

E' importante sottolineare che gli insegnanti di ricamo, di merletto e di arti tessili, presuppongono che essi conoscano anche la storia, la progettazione e il design. Quindi le attività svolte rientrano a pieno titolo nelle professioni non regolamentete previste dalla L. 4/2013 poichè gli associati NON PRODUCONO MANUFATTI e quindi NON SVOLGONO un’attività economico-artigianale-imprenditoriale, bensì ESCLUSIVAMENTE INTELLETTUALE .

 

Da queste premesse appare chiaro che NOI NON CI OCCUPIAMO DI ARTIGIANATO.

 

Tuttavia, prima di procedere, per una migliore comprensione di chi legge, è opportuno chiarire quali professionisti fanno parte di un  ORDINE PROFESSIONALE, e quindi non rientrano nelle professioni non regolamentate della suddetta L. 4/2013:

 

"Gli ORDINI PROFESSIONALI rappresentano forme di autogoverno dei professionisti (ingegneri, avvocati, architetti, medici, commercialisti ecc.) riconosciute dalla legge che hanno lo scopo di garantire la qualità di attività e mansioni svolte dai professionisti stessi. A ogni ORDINE lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l’ALBO con gli iscritti e di produrre un codice deontologico cui gli iscritti stessi devono attenersi". Va da sè, dunque, che l'appartenenza a un ORDINE è subordinata al titolo di studio di LAUREA o equipollente.


Dato per scontato l'assunto, per quanto riguarda quindi le PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE DA ORDINI PROFESSIONALI O COLLEGI (ovvero senza Albo), in Italia trovano appunto una propria disciplina di riferimento nella già citata L. 4/2013.

L’Italia ha adeguato così, nel mondo delle professioni, la legislazione ai mutamenti degli ultimi decenni rispondendo agli stimoli arrivati in questo senso dall’Unione Europea.

La L. 4/2013 parte dalla definizione delle professioni non ordinistiche per regolamentarne poi la formazione di associazioni professionali, la qualificazione della prestazione professionale, il sistema di attestazione, la certificazione prevedendo altresì la possibilità di riunirsi in associazioni professionali.

 

In sintesi la L. 4/2013, dunque, definisce le Professioni non regolamentate nel seguente modo (art. 7, comma 2):

 

"L’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative". 

 

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