ARTI DECORATIVE ITALIANE


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ARTI DECORATIVE ITALIANE ®

 

Associazione Professionale Insegnanti di Ricamo, Merletto e Arti Tessili Italiane. 

Centro Internazionale di Formazione, Studi e Ricerche, Editoria Specializzata

Sede Legale e Sportello del Cittadino:

Via delle Ghiande 110/A, 06125 Perugia

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info@artidecorativeitaliane.it

 

3401651208 - (0)75 5899894

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 l'Associazione è stata inserita nell'elenco ministeriale della Sezione 2: Associazioni che rilasciano ai propri Soci l'Attestato di Qualità e Qualifica Professionale per i servizi prestati

P.IVA 94155900544

 

2015 Geneviève  Porpora
 

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Come Ottenere l' Attestato di Qualita' e Qualifica Professionale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 4/2013

 

I professionisti appartenenti al settore delle Arti Decorative, non hanno normative specifiche di riferimento e di tutela, ad esclusione della legge nazionale 4/2013 che permette di  tutelare, riconoscere e valorizzare, la loro professionalità, grazie alla possibilità di ottenere l' Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge stessa.

L'Associazione Arti Decorative Italiane (di seguito ADI) ai sensi dell'Art. 4.13. dello Statuto, dunque, rilascia ai propri soci l’Attestato di Qualità e Qualificazione professionale per i servizi prestati, che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione stessa. L'Attestato, come previsto dagli articoli della L. 4/2013, avrà esclusiva validità fino a quando il Socio farà parte dell’Associazione.

I soci ammessi in base ai requisiti richiesti di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Associazione ADI (pari a un punteggio di 30/30esimi), che in sede di desamina di domanda di ammissione non raggiungono detto punteggio, dovranno sostenere una prova teorico-pratica-motivazionale in presenza dei Membri del Comitato Storico-Artistico-Tecnico-Scientifico che per la valutazione potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni qualificati e/o di Chiara Fama.

L'Associazione ADI sostiene la formazione permanente propedeutica non formale e informale e l’aggiornamento dei soci nel rispetto dei principi etici, sia per migliorare l’apprendimento, sia per facilitare l’accesso alle risorse e ai servizi, con possibilità di maturare crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fac-Simile Attestato di Qualità e Qualificazione per i Servizi Prestati dagli Associati

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Chiarimenti

L'art.  7, comma 2 della L. 4/2013 recita che gli Attestati rilasciati agli associati non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ovvero non sono abilitanti alla professione.

A tale proposito si specifica che detto Attestato può essere rilasciato solo dalle Associazoni inserite nella Sezione II dell'elenco ministeriale e non può essere  assimilato ad una certificazione di qualità, nè ad un accreditamento o riconoscimento professionale. Esso pò unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all'Associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza, tra le quali l'attivazione dello Sportello per i Cittadini e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonchè l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

READ MORE: https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita

 

 

I Professionisti Qualificati ai Sensi della Legge 4/2013

Possono Ottenere Incarichi Professionali nelle Amministrazioni Pubbliche

 

Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle Amministrazioni Pubbliche.

Il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 4/2013, in possesso dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, rilasciata da un’Associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021) 

Le Associazioni ex Legge 4/2013 riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) svolgono da alcuni anni, dunque,  un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 promulgata per le professioni non organizzate o regolamentate in Ordini o Collegi. 

L’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi costituisce al momento l’unico riconoscimento legale delle professioni non ordinistiche. 

Si specifica che tale DPCM è stato emanato in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (D.L. n. 80/2021), che reca “Misure urgenti per il rafforzamentro della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”. Pertanto, nel dettare una nozione unitaria di  “professionista”, esso ha pertanto preso atto della crescente rilevanza e professionalità delle Associazioni professionali inserite nella Sezione II dell'elenco ministeriale, che possono rilasciare l'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi dell'art. 7 della L. n. 4/2013, ricnonoscendo ai professionisti in possesso dell'attestazione, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti, la possibilità di essere inseriti in un elenco per il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti per il PNRR.